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Con la bolletta del gas i consumatori pagano sostanzialmente per tre voci di spesa:
Il cliente finale si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. Il recesso deve essere sottoscritto dal cliente finale e, una volta consegnato al nuovo fornitore, quest’ultimo procederà all’inoltro trascorsi i tempi previsti per l’esercizio di ripensamento(dieci giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto), specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.
E’ diritto del venditore uscente ricevere l’atto di recesso, salvo la possibilità di un accordo volontario tra nuovo e vecchio fornitore, permettendo a quest’ultimo di procedere con la semplice comunicazione dell’elenco dei clienti. Per quanto riguarda le tempistiche di recesso si passa da un mese per il cliente finale domestico che non ha mai optato per una fornitura sul mercato libero, ad un massimo di tre mesi per il cliente finale non domestico(con consumi fino a 200000 standard metri cubi) che ha optato per una fornitura sul mercato libero.
Uno dei vincoli contrattuali che si ha con il fornitore è quello di pagare le fatture rispettando le tempistiche definite nel contratto.
Per quanto riguarda la disdetta non si hanno vincoli contrattuali, se non quello, anche qui, di rispettare le tempistiche di recesso specificate alla domanda precedente.
Assolutamente no, nel senso che il contatore non è di proprietà del fornitore e, anche nel caso di ritardo coi pagamenti, resta sempre nello stesso punto di riconsegna del gas.
Essendo a conoscenza del consumo di gas nei vari mesi dell’anno, la stima non è altro che una supposizione di quello che consumeremo e, orientativamente, sarà vicino a quello che era il consumo precedentemente fatto in quel periodo.
E’ doveroso chiedersi: e se quest’anno io consumo meno di quanto ho sempre fatto? Posso contestare la stima?
La risposta è tanto chiara quanto la domanda: dal momento che le fatture erogate sono “salvo conguaglio” nel momento in cui fatturano più di quanto ho consumato il conguaglio sarà un accredito pari alla differenza dei metri cubi che ho pagato in più; viceversa se mi fatturano meno di quanto ho consumato il conguaglio sarà un addebito pari ai metri cubi consumati e non pagati.
L’Autorità deve garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché assicurare la fruibilità e la diffusione, dei servizi, in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
Il sistema tariffario deve, inoltre, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
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